L’avvio del programma nazionale di ECM nel 2002, in base ai DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti sanitari, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’Educazione Continua in Medicina (ECM) contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.
L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario e al proprio sviluppo professionale. La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. Nello specifico, si parla di sistema ECM, ossia un sistema di conteggio dei crediti formativi nato nel 1999 con il DLGS 229. Si tratta di una sorta di contabilità della propria formazione nata in ambito medico e obbligatoria per tutti gli psicologi dipendenti del Servizio Sanitario nazionale e convenzionati.
Tutti i professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di acquisire e mettere in pratica le nuove conoscenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.
A partire dal 2020[1] anche i liberi professionisti saranno tenuti agli ECM, senza che ci siano sanzioni per coloro che, negli anni precedenti, non hanno aderito a questo sistema. L’Ordine degli Psicologi della Lombardia eserciterà, invece, una funzione di controllo a partire dal 2020 sino al termine del prossimo triennio: 2020-2022.
L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019, e per i prossimi trienni, ammonta a 150 crediti. È possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio e, per coloro che nel triennio 2014-2016 hanno acquisito tra 121 e 150 crediti è previsto un bonus di 30 crediti. Per coloro, invece, che si trovano fra 80 e 120 crediti, il bonus è di 15 crediti. Infine, per coloro che non sono riusciti a completare il triennio formativo 2014-2016 hanno la possibilità di recuperare entro il prossimo 31 dicembre 2019, nella misura massima del 50% (non più di 75 crediti) del proprio obbligo formativo.
I crediti ECM sono indicatori della quantità di insegnamento/apprendimento effettuato dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM. I crediti vengono assegnati ai partecipanti ai programmi educazionali accreditati ECM. Il sistema di crediti ECM è unico a livello nazionale e i crediti acquisiti hanno lo stesso valore. Non vi sono differenze tra crediti ECM acquisiti frequentando attività finalizzate ad obiettivi formativi nazionali o regionali.
Per acquisire i crediti ECM è possibile seguire due differenti strade: partecipare a corsi accreditati[2], oppure ottenere crediti individuali.
È importante sapere che Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% (almeno 60 crediti) del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I crediti acquisiti individualmente, tramite autoformazione, non possono superare il 60% (90 crediti massimo) del fabbisogno formativo triennale. Inoltre, è possibile accumulare crediti: se, per esempio, raccogli crediti in eccesso riceverai uno sconto nell’anno successivo. È anche possibile maturare tutti i 150 crediti in un anno solo.
L’Ordine Professionale vigilerà sull’adempienza degli ECM e, a partire dal 2020, stabilirà che tipo di sanzioni erogare per coloro che risulteranno inadempienti, rinunciando alla flessibilità odierna che non prevede, ancora, né un organismo deputato al controllo dei crediti ECM, né delle norme specifiche né conseguenze di ordine deontologico.
Il professionista che partecipa a un corso ECM accreditato, organizzato, quindi, da un provider, non deve occuparsi della registrazione dei crediti. Questi ultimi sono comunicati direttamente al Cogeaps[5]. Al contrario, i crediti maturati individualmente devono essere inseriti manualmente dal professionista registrandosi sul portale Cogeaps http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot e presentando istanza, che sarà validata successivamente dall’Ordine. Ogni professionista può collegarsi al portale del Cogeaps per avere una panoramica e verificare la propria situazione crediti[6].
Sono previsti esoneri e esenzioni in casi specifici come ad esempio per le colleghe in gravidanza o per gli studenti ancora iscritti a una scuola di psicoterapia. Dunque, ad eccezione degli studenti delle scuole di psicoterapia, coloro che rientrano in una casistica particolare[7] e vogliono fare richiesta di esonero o esenzione, devono registrarsi autonomamente sul portale Cogeabs e dichiarare la propria condizione. Infine, al termine del triennio formativo è possibile richiedere all’Ordine due documenti che certificano la propria formazione: l’Attestato di partecipazione al programma ECM in caso di non completamento dell’obbligo formativo) e il Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo (in caso di completamento). La richiesta deve essere inoltrata via e-mail scrivendo a ecm@opl.it.
Il compito dell’Ordine degli Psicologi sarà quello di vigilare sull’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti; emanare il numero dei crediti formativi maturati e certificati; certificare il pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo; proporre alla Commissione Nazionale gli obiettivi formativi che ritengono strategici o le tematiche di particolare rilevanza tecnico-professionale; richiedere l’accreditamento come Provider. Inoltre, almeno il 50% delle attività effettivamente pianificate nel piano formativo dell’Ordine dovrà riguardare le seguenti aree: etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese scientifico e comunicazione in ambito sanitario [8].
Link alla pagina FAQ ECM del sito OPL: https://www.opl.it/789/come-fare-per/ecm-faq-e-approfondimenti.php
[1] L ’obbligatorietà è indiata nell’Accordo Stato-Regioni Art.25, chiarita dal comunicato Age.Na.S. del 15/11/2013 e specificata dal CNOP nel comunicato del 22/02/2019.
[2] Corsi accreditati da provider riconosciuti.
[3] Se sei docente di corsi ECM è il provider stesso che ti eroga il credito. Se sei docente in corso non ECM, non hanno validità.
[4] Provider ECM: soggetto, istituzione od organizzazione accreditata a presentare e fornire eventi ECM.
[5] Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)”: organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina.
Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. è “l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte”.
[6] L’Ordine ha reso disponibile un tutorial per facilitare la prima registrazione, disponibile a questo link: https://www.opl.it/public/files/6241-Come-registrarsi-al-CoGeAPS.pdf
[7] Fare riferimento al Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf
[8] I corsi sulla legislazione, sull’informatica, sulle lingue straniere e sulla comunicazione non devono essere corsi base, ma devono essere corsi avanzati su aspetti scientifici in ambito sanitario. Non sono riconosciuti crediti ECM per i corsi di marketing o con contenuti che fanno riferimento a normale conoscenza in materia fisica.